Sentenza Tgroup, principio importante in caso di affitto di ramo d’azienda
Il Tribunale di Perugia ha riammesso al lavoro otto dipendenti della Tgroup di Assisi. Un provvedimento che la Filt Cgil accoglie con soddisfazione, ritenendo che la sentenza abbia stabilito un importante principio.
I lavoratori facevano parte di un ramo d’azienda affittato da un’impresa poi fallita ed era stato intimato loro di tornare a una realtà che, in pratica, non esisteva più.
La causa è stata portata avanti da Filt Cgil tramite le avvocate Benedetta Sciarra e Anna Lombardi. “Purtroppo – commenta il segretario generale della Filt Cgil Umbria, Ciro Zeno, che ha illustrato la vicenda insieme alle legali e al coordinatore merci e logistica di Filt Cgil Umbria, Sandro Gentili – il settore merci e logistica è una giungla in cui spesso le aziende credono di fare delle lavoratrici e dei lavoratori ciò che vogliono, licenziandoli a loro piacimento. Ma non può e non deve essere così, i lavoratori non sono merci e oggi siamo qui a dimostrarlo con i fatti. Il giudice ha sentenziato che gli otto dipendenti della Tgroup illegittimamente licenziati lo scorso anno, da noi difesi attraverso le nostre legali, devono essere riammessi al loro posto di lavoro e risarciti con una media di 35mila euro a testa. Oggi si vuole far passare l’idea che i sindacati non servano più, ma questa sentenza dimostra l’esatto contrario. Chi ci attacca lo fa per lasciare alle imprese il potere assoluto di fare delle maestranze ciò che vogliono”.
Il Tribunale di Perugia ha disposto la riammissione al lavoro di questi otto dipendenti e un cospicuo risarcimento. In gran parte ultracinquantenni, hanno raccontato le difficoltà, i momenti di sconforto e disperazione che hanno vissuto a seguito di quello che può essere considerato il loro licenziamento, avvenuto nell’aprile 2024. Tutto ha inizio quando l’impresa Ponte logistica di Assisi affitta un proprio ramo d’azienda, comprensivo di beni e personale, alla Tgroup, anch’essa azienda del settore trasporti.
“Allo scadere del contratto d’affitto – ha spiegato Lombardi – l’azienda cessionaria aveva comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di dover tornare all’azienda cedente, con il piccolo particolare, però, che nel frattempo quest’ultima era stata messa in liquidazione e per cui, di fatto, non esisteva più. Si trattava, in sostanza, di un ritrasferimento del ramo d’azienda, compresi i dipendenti, a una realtà che non c’era più. La particolarità di questa causa sta proprio nello stabilire l’impossibilità di una retrocessione nel caso in cui l’azienda cessionaria sia in liquidazione e che quindi, non potendo svolgere attività lavorativa, non possa reimpiegare i dipendenti. In questo caso la legge garantisce i lavoratori e questa sentenza lo conferma”.
“La sentenza – ha chiarito anche Sciarra – ha sancito un principio importante e riconfermato quanto già espresso in passato dalla Cassazione. Se potrebbe considerarsi normale che il personale segua l’azienda cessionaria, non lo è più nel momento in cui l’azienda è ormai un contenitore vuoto in cui non possono lavorare. Si viola un diritto imprescindibile. Il giudice, con questa sentenza, ha stabilito che nel momento in cui si affitta un ramo d’azienda, il nuovo datore di lavoro si assume un impegno nei confronti del dipendente, anche nella conservazione del suo posto di lavoro. Non si può parcheggiare una lavoratrice o un lavoratore in un contenitore vuoto dove poi non vengono tutelati i suoi diritti. Per questo abbiamo vinto la causa e ottenuto un bel risarcimento del danno a favore di tutti i lavoratori”.
