
Estetica: stop ai prodotti tossici per le unghie, ma non è una rivoluzione
Anche le imprese umbre del settore dei servizi di acconciatura e trattamenti estetici, che offrono servizi di acconciatura, manicure, pedicure e trattamenti estetici, dal primo settembre devono rispettare lo stop all’utilizzo di prodotti tossici per la cura e ricostruzione delle unghie. Infatti, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/197 la Commissione Europea ha aggiornato l’allegato VI del Regolamento CLP (1272/2008), introducendo modifiche rilevanti in materia di classificazione ed etichettatura armonizzata di sostanze chimiche pericolose. Tra le sostanze interessate figurano due composti comunemente impiegati nei saloni di estetica e nail: il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, un fotoiniziatore essenziale
per la polimerizzazione degli smalti in gel sotto luce UV, e la Dimethyltolylamine (N,N-dimetil-4-metilanilina), un condizionante che migliora l’adesione dei prodotti come primer, smalti e gel. Entrambe le sostanze da oggi sono classificate come tossiche, il che comporta il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo nei prodotti cosmetici contenenti tali sostanze. Per questo non sarà più possibile acquistare, vendere o distribuire cosmetici contenenti le sostanze vietate.
Molte delle sostanze ora proibite non erano praticamente presenti nei centri estetici e il settore in Italia da tempo ha scelto di orientarsi verso prodotti più sicuri e innovativi. Gli adeguamenti richiesti, nella maggior parte dei casi, risultano agevoli da mettere in pratica.
Non sarà più possibile utilizzare i prodotti indicati nemmeno se già in possesso, poiché il Regolamento europeo si applica anche agli “utilizzatori finali”, ovvero tutti i professionisti che impiegano le sostanze nell’ambito delle proprie attività. Ciò implica che non si potranno più utilizzare prodotti contenenti le due sostanze sopra indicate dopo la data di entrata in vigore del divieto. In poche parole ne è vietato l’uso nei trattamenti in cabina o in qualunque servizio al cliente.
Il suggerimento agli operatori è di verificare l’INCI dei prodotti cosmetici prima di ogni nuovo acquisto, richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al Reg. (UE) 2025/877, sospendere l’acquisto di cosmetici contenenti le sostanze vietate, non utilizzare i prodotti dal 1 settembre, smaltire correttamente eventuali rimanenze di magazzino, valutare la possibilità di accordi con i fornitori per
la restituzione o lo smaltimento dei prodotti non conformi, conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino, per facilitare eventuali rettifiche amministrative o fiscali.
Attualmente non è specificato dalla normativa se i prodotti non conformi vadano restituiti ai fornitori o smaltiti in autonomia: questo aspetto sarà oggetto di accordi tra le parti e che eventuali comunicazioni contrarie da parte di distributori o rivenditori non sono allineate con la normativa vigente, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non necessita di ulteriori recepimenti nazionali.
Per ciò che riguarda lo smaltimento, questo deve avvenire tramite ditte autorizzate, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Come comunicato da Confartigianato nazionale, estetisti e acconciatori, non sono tenuti alla registrazione sul registro di carico e scarico per lo smaltimento delle rimanenze dei prodotti contenenti queste sostanze. Questo esonero è previsto dal comma 6 dell’art.190 del d.lgs 152/2006 per i codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02. Tuttavia, resta l’obbligo di affidare i rifiuti pericolosi a trasportatori autorizzati in alternativa, trasportare i rifiuti in conto proprio previa iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali.
(foto generica di archivio)