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In Umbria circa il 30% dei minori vittima di cyberbullismo

L’Istat svela che nel 2023 (l’ultimo anno per il quale ci sono dati definitivi) il 68,5% dei giovani tra 11 e 19 anni ha dichiarato di aver subito almeno un comportamento offensivo o aggressivo, mentre il 34% ha vissuto episodi di cyberbullismo; circa il 21,5% ne è vittima in modo ripetuto.

Nel Centro Italia, il Lazio registra un coinvolgimento del 33-35% degli studenti, con una forte incidenza nelle aree urbane; Toscana (32-34%), Marche (30-32%) e Umbria (circa 30%) confermano una diffusione ormai generalizzata.

Nel Mezzogiorno, in Campania e Sicilia il fenomeno coinvolge tra il 28% e il 32% dei giovani, mentre in Puglia e Calabria si attesta tra il 27% e il 30%; in Sardegna il dato medio è intorno al 31%. In Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, invece, oltre il 90% dei giovani dichiara di non aver mai subito episodi, segnalando una minore incidenza complessiva.

Al Nord, in Lombardia tra il 36% e il 40% degli studenti risulta coinvolto in episodi di cyberbullismo, con circa il 23% che segnala situazioni reiterate; valori simili si registrano in Piemonte (34-37%) e Emilia-Romagna (33-36%). Nel Nord-Est, Veneto e Friuli-Venezia Giulia presentano una quota di episodi ripetuti superiore al 22%, segno di una maggiore strutturazione del fenomeno.

L’introduzione della legge n. 132/2025, con l’inserimento dell’articolo 612-quater nel Codice Penale, rappresenta un passaggio di grande rilevanza giuridica e culturale. La norma, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni la diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, interviene su un terreno fino a pochi anni fa privo di una disciplina specifica, colmando un vuoto normativo reso evidente dalla rapida evoluzione tecnologica.

L’articolo 612-quater introduce un principio fondamentale: la tutela dell’identità personale e della reputazione deve estendersi pienamente anche ai contenuti digitali manipolati, riconoscendo che la violenza può essere esercitata non solo attraverso parole o azioni dirette, ma anche mediante rappresentazioni artificiali della realtà. In questo senso, la norma segna un cambiamento di paradigma, poiché riconosce giuridicamente il danno derivante dalla costruzione e diffusione di una “realtà alterata”, capace di incidere profondamente sulla percezione sociale di una persona.

Tuttavia – rileva il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani – una lettura attenta della disposizione evidenzia anche alcuni limiti strutturali. “L’intervento penale – scrive – si colloca necessariamente a valle del comportamento illecito, quando il danno è già stato prodotto e spesso amplificato dalla diffusione incontrollata in rete. La natura stessa dei contenuti digitali – replicabili, condivisibili e difficilmente eliminabili – rende infatti complessa una piena riparazione del danno subito dalla vittima. La sanzione, per quanto necessaria, non riesce da sola a ricostruire l’integrità dell’identità lesа.
Inoltre, la norma pone implicitamente una sfida interpretativa ed educativa: distinguere tra uso legittimo e uso illecito dell’intelligenza artificiale. Non ogni contenuto manipolato è di per sé illecito; ciò che rileva è l’assenza di consenso e la capacità di arrecare un danno ingiusto. Questa distinzione richiede competenze giuridiche e digitali che non possono essere date per scontate, soprattutto tra i più giovani”.

Per queste ragioni, il CNDDU sottolinea come la legge n. 132/2025 debba essere letta non solo come uno strumento repressivo, “ma come un segnale forte della necessità di accompagnare l’innovazione tecnologica con una crescita della consapevolezza etica. La norma indica un confine, ma spetta alla comunità educante renderlo comprensibile e interiorizzato”.

“L’efficacia dell’art. 612-quater – avverte il CNDDU – dipenderà dunque dalla capacità del sistema educativo di tradurre il principio giuridico in pratica quotidiana, promuovendo una cultura del rispetto digitale, della responsabilità e della tutela della persona. Senza questo passaggio, il rischio è che la norma resti un presidio formale, incapace di incidere sulle cause profonde del fenomeno”.